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Appalti PNRR e sostenibilità ambientale: il principio DNSH nel settore delle costruzioni

Nel contesto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il settore delle costruzioni assume un ruolo strategico non solo per il rilancio economico del Paese, ma anche per la transizione verso modelli più sostenibili e resilienti. Gli investimenti pubblici destinati all’edilizia sono infatti sempre più legati al rispetto di criteri ambientali stringenti, che impongono un ripensamento delle soluzioni progettuali, dei materiali impiegati e dei processi costruttivi.

Tra i principi fondamentali che guidano l’attuazione del PNRR vi è quello del “Do No Significant Harm” (DNSH) – ovvero “non arrecare un danno significativo” all’ambiente, che nasce per coniugare crescita economica e tutela dell’ecosistema, garantendo che gli investimenti siano realizzati senza pregiudicare le risorse ambientali.

Si tratta di un vincolo trasversale che coinvolge tutte le fasi della filiera edilizia: dalla progettazione alla realizzazione dell’opera, dalla selezione dei materiali alla gestione del cantiere, fino alle modalità di smaltimento o riutilizzo dei residui.

Per le imprese del comparto cemento, calcestruzzo e materiali da costruzione, conoscere e applicare correttamente il principio DNSH è oggi un prerequisito essenziale per accedere agli appalti pubblici finanziati dal PNRR. Ma il rispetto di questo principio rappresenta anche un’occasione per consolidare un approccio più innovativo e circolare, capace di coniugare performance tecniche, compatibilità ambientale e competitività industriale.

Cosa significa DNSH (“Do No Significant Harm”)

Il principio “Do No Significant Harm” (DNSH) è un criterio ambientale vincolante introdotto dalla Commissione Europea nel quadro del Regolamento (UE) 2020/852 sulla tassonomia delle attività ecosostenibili. Esso stabilisce che un’attività economica non può essere considerata sostenibile se compromette uno o più dei sei obiettivi ambientali individuati dall’Unione Europea, in coerenza con il Green Deal e l’Accordo di Parigi.

Il principio DNSH è stato reso cogente per tutti i progetti finanziati nell’ambito del PNRR attraverso il Regolamento (UE) 2021/241, che istituisce il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Recovery and Resilient Facility, RRF). Questo regolamento prevede che ogni misura dei Piani Nazionali per la Ripresa e la Resilienza rispetti il principio DNSH, attraverso una valutazione ex ante di conformità basata sui criteri tecnici indicati nell’articolo 17 del Regolamento 2020/852 e approfonditi nel Regolamento Delegato 2021/2139.

I sei obiettivi ambientali della tassonomia UE

La valutazione DNSH si applica a tutti i progetti edilizi e infrastrutturali e consiste nell’assicurare che l’intervento non comporti un danno significativo a nessuno dei seguenti obiettivi ambientali:

  1. Mitigazione dei cambiamenti climatici
    Un’attività è considerata dannosa se comporta emissioni significative di gas serra (GHG), tali da compromettere gli obiettivi di contenimento dell’aumento della temperatura globale entro 1,5°C. Sono pertanto escluse le iniziative legate all’uso di fonti fossili.
  2. Adattamento ai cambiamenti climatici
    Un danno significativo si verifica se il progetto aumenta la vulnerabilità ai rischi climatici presenti o futuri (ad esempio, alluvioni, siccità, innalzamento del livello del mare), compromettendo la resilienza dell’opera, delle persone o dell’ambiente.
  3. Uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine
    È da escludere ogni attività che risulti dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini), determinandone un peggioramento qualitativo o una riduzione del potenziale ecologico.
  4. Economia circolare
    Gli interventi non devono comportare significative inefficienze nel riutilizzo di materiali recuperati o riciclati, l’incremento dell’uso diretto e indiretto di risorse naturali e di rifiuti non recuperabili, promuovendo il ricorso a discarica o incenerimento oppure impedendo il riuso e il riciclo dei materiali, in particolare se pericolosi.
  5. Prevenzione e riduzione dell’inquinamento
    È vietato ogni incremento delle emissioni di inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo, così come l’introduzione di sostanze pericolose, incluse quelle elencate nella Authorization List del Regolamento UE REACH.
  6. Tutela della biodiversità e degli ecosistemi
    Un progetto arreca danno se compromette le buone condizioni e la resilienza degli ecosistemi oppure lo stato di conservazione di habitat naturali e specie protette, in particolare in aree sensibili come i siti della rete Natura 2000.

L’applicazione del DNSH nei progetti del PNRR

Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 241/2021) stabilisce, all’articolo 18, che tutte le misure previste dai Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR) – siano esse riforme o investimenti – devono rispettare il principio del “non arrecare danno significativo” agli obiettivi ambientali. Inoltre, stabilisce che almeno il 37% delle risorse complessive contribuisca concretamente alla transizione verde.

Con riferimento al sistema di Tassonomia delle attività ecosostenibili definito all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, questo vincolo comporta l’obbligo di effettuare una valutazione della conformità degli interventi al principio DNSH. Tale valutazione deve essere condotta in tutte le fasi del ciclo di vita dell’intervento: ex ante, in itinere ed ex post.

Per la prima volta, quindi, il rispetto di un principio di tutela ambientale è condizione per accedere ai finanziamenti: tutte le misure inserite nei Piani nazionali che compongono il Next Generation EU, che siano investimenti o riforme, devono essere conformi al principio DNSH ed è compito degli Stati membri dimostrarne il rispetto (art. 25 del Regolamento UE). 

Ne consegue che la normativa PNRR richiede sempre una compliance minima alla strategia ambientale europea, per cui nessuna sua misura deve arrecare danno ai sei obiettivi ambientali di cui all’art. 17 del Regolamento UE 2020/852. Inoltre, in base al cosiddetto climate tagging, ad alcuni interventi finanziati è richiesto di fornire un contributo sostanziale a un obiettivo climatico (mitigazione o adattamento ai cambiamenti climatici) o a un obiettivo ambientale (uso sostenibile e protezione delle acque; economia circolare; prevenzione e riduzione dell’inquinamento; protezione e ripristino della biodiversità).  

Ai fini dell’individuazione dei vincoli DNSH da applicare e delle modalità di comprova del loro rispetto, a ogni misura può essere assegnato un diverso “Regime” DNSH: 

  • Regime 1: nel quale ricadono le misure che contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o ambientali;
  • Regime 2: nel quale ricadono le misure che non arrecano danno significativo a ciascuno dei sei obiettivi ambientali, pur senza contribuire sostanzialmente a nessuno di essi. 

Nello specifico, ogni attività rientra nel Regime 1:  

  1. se il campo di intervento associato reca un coefficiente di sostegno all’obiettivo climatico (tagging climatico) pari a 100%, in tal caso la misura di riferimento contribuisce sostanzialmente all’obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici;
  2. oppure, se il campo di intervento associato reca un coefficiente di sostegno agli altri obiettivi ambientali pari a 100% (tagging ambientale), in tal caso la misura di riferimento contribuisce sostanzialmente a uno degli altri obiettivi ambientali;
  3. la scheda [PR1] di autovalutazione della misura, documento tecnico che sintetizza i vincoli DNSH per ogni intervento (si veda il paragrafo dedicato alla Guida Operativa MEF-RGS), indica che la misura reca un contributo sostanziale.

Se l’attività non contribuisce sostanzialmente a nessuno dei 6 obiettivi ambientali, la misura di riferimento deve comunque rispettare il principio DNSH per tutti gli obiettivi (Regime 2).

Le misure per la transizione ecologica (Regime 1) devono garantire:

  1. il rispetto dei criteri di vaglio tecnico indicati nel regolamento Delegato UE 2021/2139 al fine di determinare un contributo sostanziale per il raggiungimento dell’obiettivo della “mitigazione dei cambiamenti climatici”;
  2. il rispetto dei criteri di vaglio tecnico indicati nel Regolamento Delegato 2023/2486 al fine di determinare un contributo sostanziale per il raggiungimento di uno degli altri quattro obiettivi ambientali (“uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine” – “economia circolare” – “prevenzione e riduzione dell’inquinamento” – “protezione e ripristino della biodiversità e degli eco-sistemi”).

In base al regolamento UE 241/2021, il PNRR nazionale include misure assoggettate al Regime 1 che concorrono, almeno per il 37% delle risorse, alla transizione verde e alla mitigazione dei cambiamenti climatici, come definito dal cosiddetto tagging climatico: tali misure sono state valutate secondo il principio DNSH e per alcune è stato necessario aggiungere degli elementi che permettessero di rispettarlo nell’attuazione degli interventi.

L’Italia ha dichiarato nel PNRR di aver raggiunto la quota del 40% per la transizione verde, valore corretto dalla Commissione europea in sede di interlocuzione e di verifica con il nostro Governo in 37,5%.

Per il settore edilizio, ciò implica una forte attenzione alla sostenibilità ambientale dei materiali, alla riduzione dell’impatto ambientale in fase di produzione e cantiere, e alla progettazione orientata alla circolarità.

 Come garantire il rispetto dei criteri DNSH

Per garantire il rispetto del principio DNSH, il PNRR prevede una valutazione ex-ante standardizzata per ciascuna misura, attraverso schede di autovalutazione che accompagnano il disegno degli investimenti e ne definiscono requisiti ambientali specifici. I criteri tecnici riportati nelle autovalutazioni DNSH costituiscono un riferimento operativo lungo tutto il ciclo di vita delle misure, comprese quelle introdotte con l’implementazione del cosiddetto capitolo REPower EU, introdotto nel PNRR per dare una risposta all’eccessiva dipendenza dell’UE dalle importazioni di gas, petrolio e carbone dalla Russia e a fronte delle perturbazioni del sistema energetico mondiale.

Le amministrazioni titolari di misure e i soggetti attuatori[1]1 devono dimostrare che ogni misura è stata realizzata nel rispetto del principio DNSH, sia in fase di monitoraggio e rendicontazione dei risultati degli interventi, sia nel controllo procedurale e finanziario e delle relative procedure a monte.

A tal fine, in fase di attuazione è opportuno che:

  • indirizzino, a monte del processo, gli interventi in maniera che essi siano conformi inserendo gli opportuni richiami e indicazioni specifiche nell’ambito degli atti programmatici di propria competenza, tramite per esempio l’adozione di liste di esclusione e/o criteri di selezione utili negli avvisi per il finanziamento di progetti;
  • adottino criteri conformi nelle gare di appalto (o procedure di affidamento) per assicurare una progettazione e realizzazione adeguata degli interventi;
  • raccolgano le informazioni necessarie per la rendicontazione di ogni singola milestone e target nel rispetto delle condizioni collegate al principio del DSNH e definiscano la documentazione necessaria per eventuali controlli.

A ciascuna fase dell’intervento (selezione dei progetti, procedure di affidamento, rendicontazione di progetto) corrisponde uno strumento di controllo a comprova del rispetto del principio DNSH.

La Guida Operativa MEF-RGS sull’applicazione del DNSH

L’applicazione corretta del principio DNSH è uno degli aspetti centrali per l’attuazione del PNRR. In assenza di una legge statale che regoli il principio e la valutazione DNSH e ne indichi le competenze e il procedimento amministrativo, per aiutare le amministrazioni pubbliche e i soggetti attuatori al rispetto di questo vincolo, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha pubblicato nel 2021 una Guida Operativa, approvata dalla Ragioneria Generale dello Stato (RGS) e aggiornata più recentemente con la Circolare RGS n. 22 del 14 maggio 2024, in seguito alla riprogrammazione del Piano e all’inserimento del nuovo capitolo REPowerEU.

La Guida ha lo scopo di offrire un quadro chiaro e aggiornato della normativa, indicando come valutare la conformità degli interventi al principio DNSH sulla base dei criteri stabiliti dall’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, che definisce la tassonomia delle attività ecosostenibili.

Inoltre, recepisce le indicazioni contenute nei Regolamenti Delegati (UE) 2021/2139, 2022/1214, 2023/2485 e 2023/2486, che stabiliscono i criteri tecnici per determinare quando un’attività economica può essere considerata “green”. In questo modo, la Guida aiuta a tradurre in pratica le prescrizioni europee e nazionali sul principio del “non arrecare un danno significativo”.

Da segnalare, tra le novità più significative della versione aggiornata della Guida, l’individuazione, per specifiche attività, dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), di cui all’articolo 57 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023) che consentono di assicurare il rispetto dei vincoli DNSH di interesse.

Il documento fornisce indicazioni dettagliate su:

  • quali requisiti ambientali devono rispettare gli interventi del PNRR;
  • quali norme vanno considerate come riferimento;
  • quale documentazione è necessaria per dimostrare il rispetto dei criteri DNSH.

La Guida contiene:

  • la mappatura 1 che associa ogni misura del PNRR a una o più schede tecniche selezionate in base agli ambiti di attività prevalenti per ciascun intervento ed è riportato il Regime attribuito alle misure in relazione al contributo offerto alla mitigazione dei cambiamenti climatici (Regime 1 Clima);
  • la nuova mappatura 2 che individua gli interventi PNRR che contribuiscono sostanzialmente anche agli obiettivi ambientali Economia Circolare e Risorsa Idrica (Regime 1 EC; Regime 1 Acque);
  • una serie di schede tecniche, redatte per “area di intervento” omogenea (ad es. Ristrutturazione di edifici, acquisto di veicoli, produzione di elettricità da fonte solare, ecc.). Ogni scheda contiene: il campo di applicazione, i vincoli DNSH applicabili e gli elementi di verifica;
  • Appendice 1 – relativa ai criteri generici DNSH per l’adattamento ai cambiamenti climatici;
  • Appendice 2 – relativa alla correlazione dei CAM con il principio DNSH;
  • una serie di check list (allegate alla Guida) dove sono riassunti gli elementi di verifica ex ante ed ex post per ciascuna scheda tecnica. Le check list con la sintesi dei controlli devono essere utilizzate anche per gli interventi avviati prima dell’approvazione del PNRR (i cosiddetti “progetti in essere”), per verificare la sussistenza degli elementi tassonomici che rendono un intervento conforme al principio DNSH e, pertanto, ammissibile nella rendicontazione connessa con il Piano, individuando i soli vincoli/requisiti pertinenti in base alle caratteristiche della misura.

In sintesi, le mappature individuano il Regime applicabile a seconda del contributo – sostanziale o meno – che la misura fornisce agli obiettivi climatici o ambientali. Nelle schede tecniche associate e nelle relative check list si individuano i vincoli specifici e si suggeriscono le modalità di comprova del principio DNSH, da adottare a seconda del Regime in cui ricade la misura. 

La guida operativa è uno strumento fondamentale per orientare i soggetti attuatori nella valutazione; essendo soggetta ad aggiornamento periodico, è cruciale fare riferimento all’ultima versione disponibile sul portale Italia Domani, nella sezione dedicata al principio DNSH.

“Connessioni sotterranee”, fotografia di Richard Nurchi vincitrice di menzione speciale al concorso #scaladigrigi 2024.

Le valutazioni DNSH ai fini del PNRR

Come si legge nella Guida operativa MEF-RGS, tutti gli investimenti e le riforme proposti nel PNRR sono stati sottoposti dalle amministrazioni titolari a una valutazione DNSH tramite un processo a due stadi, valutando, in una prospettiva a lungo termine, per ogni intervento finanziato, gli effetti diretti e indiretti attesi.

Per valutare se una misura potesse essere considerata ecosostenibile, il primo stadio ha previsto la verifica della sua riconducibilità a un’attività economica inclusa nella cosiddetta Tassonomia per la finanza sostenibile. Se l’attività non risultava classificabile all’interno di una specifica categoria della Tassonomia – identificabile, ad esempio, anche attraverso il relativo codice NACE/ATECO – la valutazione si è basata sull’analisi dei criteri di sostenibilità applicabili ai sei obiettivi ambientali.

In base a tale verifica, gli effetti di un investimento o di una riforma sui sei obiettivi ambientali sono stati inquadrati in quattro scenari distinti:

  1. la misura ha impatto nullo o trascurabile sull’obiettivo ambientale;
  2. la misura sostiene l’obiettivo con un coefficiente del 100%, secondo l’Allegato VI del Regolamento (UE) 2021/241 che riporta il coefficiente di calcolo del sostegno agli obiettivi ambientali per tipologia di intervento;
  3. la misura contribuisce “in modo sostanziale” all’obiettivo ambientale;
  4. la misura richiede una valutazione DNSH complessiva.

Una volta individuati questi scenari, al secondo stadio, sono stati definiti due possibili approcci per le valutazioni DNSH:

  1. approccio semplificato: adottato se, per un singolo obiettivo, l’intervento è classificabile in uno dei primi tre scenari. Le amministrazioni hanno quindi fornito una breve motivazione per mettere in luce le ragioni per cui l’intervento è associato a un rischio limitato di danno ambientale, a prescindere dal suo contributo potenziale alla transizione verde;
  2. analisi approfondita del possibile danno significativo: da adottare per gli investimenti e le riforme di cui al quarto scenario, che ricadono in settori come quello dell’energia, dei trasporti o della gestione dei rifiuti o che in generale incidono sull’aumento dei gas serra, e che dunque presentano un rischio maggiore di incidere su uno o più obiettivi ambientali. La stessa analisi si è resa necessaria anche per gli interventi che mirano a fornire un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici.

In pratica, le schede di autovalutazione di conformità al DNSH sono basate sull’albero delle decisioni rappresentato nella Figura 1 della Guida MEF-RGS.

Figura 1. Valutazione di conformità al principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH).

L’applicazione del principio DNSH nell’edilizia

Nel settore dell’edilizia, l’applicazione del principio DNSH rappresenta una sfida concreta e al tempo stesso un’opportunità di trasformazione. Le opere edilizie, per loro natura, hanno un impatto diretto su molti degli ambiti ambientali tutelati dal DNSH: consumo di energia e materie prime, produzione di rifiuti, emissioni inquinanti, uso del suolo, qualità delle risorse idriche, biodiversità.

Per questo motivo, gli interventi edilizi finanziati dal PNRR devono dimostrare, in modo chiaro e documentato, di non arrecare un danno significativo all’ambiente lungo tutto il ciclo di vita dell’opera, dalla progettazione al cantiere fino alla gestione e manutenzione. Questo approccio impone una revisione delle prassi consolidate, richiedendo maggiore attenzione nella scelta dei materiali, nell’efficienza energetica degli edifici, nella gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione, e nell’adozione di soluzioni a basso impatto ambientale. In tale contesto, la filiera del cemento, del calcestruzzo e dei materiali da costruzione è chiamata a giocare un ruolo proattivo nel garantire la conformità ai criteri DNSH e nel contribuire alla realizzazione di un’edilizia più sostenibile e resiliente.

Tra le schede di maggior interesse per il settore dell’edilizia si segnalano:  

Scheda 1 – Costruzione di nuovi edifici”, nella quale rientrano anche gli interventi di demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopraelevazione come definiti dal DM 26 giugno 2015 Allegato 1, con destinazione residenziale e non residenziale e relative pertinenze (parcheggi o cortili interni, altri manufatti o vie di accesso, etc.).

Scheda 2 – Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali”, nella quale rientrano gli interventi volti all’efficientamento energetico degli edifici che forniscono un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici, riducendo il consumo energetico e le emissioni di gas ad effetto serra associati.

“Scheda 5 – Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione o il rinnovamento di edifici”, che si applica a qualsiasi intervento che preveda l’apertura di un cantiere temporaneo o mobile in cui si effettuino lavori edili o di ingegneria civile.

Entrando nel merito della scheda 1, secondo quanto riportato nella guida, i nuovi edifici e le relative pertinenze devono essere progettati e costruiti in modo da ridurre al minimo l’uso di energia e le emissioni di carbonio, durante tutto il ciclo di vita. Perciò, per non compromettere il rispetto del principio DNSH, gli appalti legati al PNRR non possono riguardare la realizzazione di edifici ad uso produttivo o similari destinati all’estrazione, lo stoccaggio, il trasporto o la produzione di combustibili fossili, né quelli che generano emissioni di gas serra superiori ai limiti previsti e quelli destinati ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico. Gli stessi “principi guida” valgono anche per gli interventi della scheda 2 che riguarda la riqualificazione energetica degli edifici, mirata proprio a ridurre il consumo energetico e le emissioni di gas serra.

È bene precisare che, nei casi in cui il progetto sia sottoposto ad assoggettabilità a VIA o a VINCA, i vincoli DNSH e le relative misure di mitigazione sono trattati espressamente nell’ambito dei relativi studi (Studio preliminare ambientale, Studio di impatto ambientale), onde evitare duplicazione di studi e valutazioni.

Il rispetto dei vincoli DNSH: cosa cambia per il settore delle costruzioni

Per quanto riguarda il settore delle costruzioni, rispetto dei vincoli DNSH comporta le seguenti novità:

  • relativamente all’obiettivo della mitigazione del cambiamento climatico, se l’intervento edilizio ricade in una misura per la quale è stato definito un contributo sostanziale (Regime 1), la domanda di energia primaria (EPgl,tot) negli edifici finanziati dal PNRR deve essere inferiore del 20% alla domanda di energia primaria risultante dai requisiti NZEB (Nearly Zero-Energy Building).  
  • Qualora l’intervento ricada in una misura per la quale non è previsto l’apporto di un contributo sostanziale alla sostenibilità ambientale (Regime 2), per i nuovi edifici occorre adottare requisiti NZEB.  
  • Dev’essere accertata la capacità di adattamento degli edifici ai cambiamenti climatici mediante l’analisi dei rischi climatici fisici attuali e futuri.
  • Gli interventi dovranno garantire il risparmio idrico delle utenze. Pertanto si dovrà prevedere l’installazione di strutture e impianti in grado di garantire il risparmio idrico e la riduzione di sprechi di acqua.
  • Per quanto riguarda l’economia circolare, il requisito da dimostrare è che almeno il 70% (in termini di peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi prodotti in cantiere (escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 170504 dell’elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE) è preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione. Questo criterio è assolto automaticamente dal rispetto del criterio relativo alla Demolizione selettiva, recupero e riciclo (2.6.2) previsto dai Criteri ambientali minimi (CAM), approvato con D.M. 256/2022, obbligatori per gli appalti pubblici. Data la natura privata di alcuni investimenti PNRR, qualora il rispetto dei CAM non fosse obbligatorio, i vincoli ex ante ed ex post dovranno comunque essere verificati. Inoltre, bisognerà prestare particolare attenzione anche all’applicazione dei requisiti dei CAM relativi al disassemblaggio e fine vita (2.4.14).
  • Con riferimento all’obiettivo “Prevenzione e riduzione dell’inquinamento”, che riguarda i materiali in ingresso e la gestione ambientale del cantiere, non potranno essere utilizzati componenti, prodotti e materiali contenenti sostanze pericolose di cui all’“Authorization List” presente nel Regolamento REACH e dovranno essere rispettati i requisiti ambientali del cantiere, così come previsto dai CAM. Inoltre, dovrà essere redatto specifico Piano ambientale di cantierizzazione (PAC). Tali vincoli possono considerarsi assolti mediante il rispetto dei criteri prestazioni ambientali del cantiere (2.6.1) e specifiche tecniche per i prodotti da costruzione (2.5) descritte all’interno dei CAM.
  • Nel caso di costruzioni in legno, 80% del legno utilizzato dovrà essere certificato FSC/PEFC o altra certificazione equivalente rilasciata sotto accreditamento.
“Una passeggiata nelle stelle”, fotografia di Ketti Vallieri presentata al concorso #scaladigrigi 2024 (Pista Ciclabile Santurio della Madonna della Corba, Fiscaglia, Ferrara).

CAM e DNSH

L’applicazione dei CAM può assicurare il rispetto del requisito tassonomico del DNSH, soprattutto nel caso del principio di base (Regime 2), mentre in alcuni casi ciò potrebbe non essere sufficiente per assicurare un contributo sostanziale (cd. Regime 1). In questa eventualità, poiché il livello di ambizione ambientale delineato dai CAM varia in funzione della categoria di appalto, viene suggerita una valutazione caso per caso.

Pertanto, l’uso dei CAM viene esplicitamente richiamato nelle schede tecniche Guida Operativa (Appendice 2). Per far emergere come l’applicazione dei criteri ambientali minimi, assieme al rispetto della normativa ambientale nazionale ed europea, possa in molti casi essere determinante per l’assolvimento del principio DNSH, nella Guida sono stati messi a confronto i CAM con gli item di controllo indicati nelle check list associate alle schede tecniche. Per ciascun item di controllo, è stato indicato se si tratti di un requisito specifico DNSH (quindi aggiuntivo sia rispetto ai CAM sia rispetto alla normativa ambientale vigente), quale parte dei relativi CAM può supportare nella comprova del requisito DNSH e quali adempimenti risultano utili al rispetto del criterio DNSH o derivante dalla normativa vigente.

Come ottenere la conformità DNSH

Per ottenere la conformità al principio DNSH in un intervento finanziato dal PNRR, è necessario seguire un processo strutturato che parte dalla progettazione e si estende a tutte le fasi attuative. Il primo passo è l’autovalutazione ex ante, da redigere secondo le schede tecniche standardizzate contenute nella Guida Operativa MEF-RGS. Questa valutazione deve dimostrare che l’intervento non arreca danni significativi a nessuno dei sei obiettivi ambientali previsti dalla tassonomia europea.

A seconda del tipo di misura, possono essere richiesti ai soggetti attuatori documenti tecnici specifici come relazioni ambientali, dichiarazioni di conformità ai CAM, analisi LCA, Schede Dati di Sicurezza dei materiali oppure l’impiego di materiali con EPD (Environmental Product Declaration). Generalmente, la documentazione richiesta ai soggetti attuatori include:

  • una relazione DNSH che descriva il progetto e analizzi l’impatto sui sei obiettivi ambientali;
  • una check-list di verifica DNSH compilata e firmata;
  • eventuali analisi specifiche (ad esempio, valutazione del rischio climatico, analisi del ciclo di vita semplificata, ecc.);
  • un’autodichiarazione DNSH ai sensi del DPR 445/2000, nella quale il legale rappresentante attesta la conformità;
  • può essere richiesta anche un’asseverazione da parte di un tecnico qualificato indipendente.

La conformità DNSH deve poi essere mantenuta e documentata anche in fase di esecuzione, tramite il monitoraggio delle attività di cantiere, la tracciabilità dei materiali e la rendicontazione degli impatti. Infine, le stazioni appaltanti e i soggetti attuatori sono tenuti a conservare e mettere a disposizione tutta la documentazione necessaria per eventuali controlli, verifiche e audit da parte delle autorità competenti.

  1. [1] L’art. 1, comma 4, lett. l) del D.L. 77/2021, conv, L. n. 108/2021 definisce le «amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR» come i Ministeri e strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri responsabili dell’attuazione delle riforme e degli investimenti previsti nel PNRR. Per «soggetti attuatori», invece, si intendono i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR (art. 1, comma 4, lett. o). ↩︎

Bibliografia di riferimento:

Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH). Edizione aggiornata allegata alla circolare RGS n. 22 del 14 maggio 2024. (https://www.mase.gov.it/portale/web/guest/la-guida-operativa-mef-rgs-sull-applicazione-del-dnsh)

Vademecum DNSH di IFEL, Quaderno operativo n. 1 è relativo all’ambito Edilizia e Cantieristica (https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/11323-vademecum-dnsh-quadernooperativo-1-ambito-edilizia-e-cantieristica)

Il principio DNSH nel PNRR, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (https://www.mase.gov.it/portale/web/guest/il-principio-dnsh-nel-pnrr).

DNSH e CAM. Vademecum per l’esecuzione degli interventi PNRR. Regione del Veneto Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l’Attuazione del PNRR in ambito regionale. v. 2.0 4 dicembre 2024.

Il principio DNSH (Do No Significant Harm) nel PNRR. Portale Italia Domani (https://www.italiadomani.gov.it/it/Interventi/dnsh.html).

Patrizia Ricci
Ingegnere civile con un Dottorato in Meccanica delle Strutture, ha perfezionato i propri studi presso il dipartimento di Scienza delle Costruzioni dell’Università di Bologna, dove ha svolto attività di ricerca nel campo della Meccanica della Frattura, e presso l’Imperial College di Londra. Da diversi anni collabora con le principali riviste tecniche di ingegneria e architettura, efficienza energetica e comfort abitativo, meccanica e automazione, industria 4.0 (settore del Building e dell’Industry) come autrice di articoli e approfondimenti tecnici per i settori di competenza.

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