Il settore delle costruzioni si trova oggi al centro di una profonda trasformazione, guidata da obiettivi sempre più ambiziosi in termini di sostenibilità, digitalizzazione e innovazione dei materiali. In questo contesto, l’adozione del nuovo Regolamento 2024/3110 sui prodotti da costruzione (CPR) segna un passaggio cruciale per l’intero comparto. Questa nuova normativa sostituisce, nel lungo periodo, il precedente Regolamento (UE) 305/2011, introducendo un impianto normativo più moderno, flessibile e coerente con le priorità ambientali e digitali dell’UE.
Il nuovo CPR nasce dall’esigenza di superare le numerose criticità emerse nell’applicazione del regolamento precedente, che negli anni ha mostrato limiti significativi in termini di aggiornabilità, interoperabilità e capacità di supportare le innovazioni tecnologiche e sostenibili. Con l’obiettivo di rilanciare il mercato unico dei prodotti da costruzione e di armonizzare le normative tecniche in un’ottica di maggiore trasparenza, sicurezza e circolarità, il Regolamento 2024/3110 introduce una serie di novità che riguardano tutti gli attori della filiera: dai produttori ai progettisti, dagli organismi notificati alle autorità di vigilanza.
Di seguito si propone una guida alle principali novità introdotte dal nuovo Regolamento, analizzandone l’impatto concreto per le imprese e i professionisti del settore, con particolare attenzione agli aspetti legati alla digitalizzazione dei processi, alla sostenibilità ambientale dei prodotti e all’evoluzione del quadro normativo europeo.

Il nuovo Regolamento (UE) 2024/3110: un cambio di prospettiva per l’ecosistema delle costruzioni
Il Regolamento (UE) 2024/3110, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 18 dicembre 2024, rappresenta una delle riforme più ambiziose nel campo della regolamentazione dei prodotti da costruzione. Come anticipato, il nuovo impianto normativo nasce con l’obiettivo di fornire al settore delle costruzioni uno strumento coerente con le trasformazioni in atto sul piano tecnologico, ambientale e digitale. A differenza del CPR 305/2011, centrato principalmente sul funzionamento del mercato interno, il nuovo Regolamento assume una visione sistemica e orientata al lungo termine, integrando aspetti di sostenibilità, innovazione e responsabilità ambientale lungo l’intero ciclo di vita dei prodotti.
Estensione dell’ambito di applicazione
Una prima innovazione significativa è rappresentata dall’ampliamento del campo di applicazione della disciplina. Il Regolamento 2024/3110 aggiorna la definizione di “prodotti da costruzione”, intesi come “qualsiasi elemento fisico avente o meno una forma, compresi prodotti fabbricati tramite stampa 3D”. Vengono considerati non solo i prodotti fabbricati per essere incorporati in modo permanente in opere di costruzione, ma anche quelli secondari, ovvero i “kit immessi sul mercato, anche mediante fornitura al cantiere, per essere incorporati in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse”, e qualsiasi fornitura di un prodotto destinato alla distribuzione o all’uso nell’ambito di un’attività commerciale – sia essa venduta, fornita gratuitamente o erogata come parte di un servizio – che contribuisca alle prestazioni dell’opera.
Oltre ai tradizionali prodotti da costruzione, il regolamento include formalmente anche quelli riutilizzati e/o riciclati e rigenerati, recependo così le evoluzioni tecnologiche e i principi di economia circolare, e i materiali innovativi, con una maggiore attenzione alla loro valutazione tecnica e alla possibilità di armonizzare nuove categorie di prodotti finora escluse dal perimetro normativo europeo.

Requisiti di base delle opere di costruzione
Un’altra importante novità introdotta dal nuovo CPR riguarda la ridefinizione e l’estensione dei requisiti di base delle opere di costruzione (BWR – Basic Works Requirements), elencati nell’Allegato I. Rispetto al Regolamento (UE) n. 305/2011, il nuovo testo riformula i requisiti esistenti, introducendone uno in più, per un totale di otto ambiti prestazionali che ogni opera di costruzione deve soddisfare:
- Integrità strutturale
- Sicurezza antincendio
- Protezione contro impatti negativi sull’igiene e sulla salute
- Sicurezza e accessibilità
- Resistenza al passaggio del suono e proprietà acustiche
- Efficienza energetica e prestazioni termiche
- Emissioni nell’ambiente esterno (nuovo requisito)
- Uso sostenibile delle risorse naturali
La novità del 7° requisito: emissioni nell’ambiente esterno
Con l’introduzione del settimo requisito, il Regolamento rafforza l’approccio olistico alla sostenibilità ambientale nel settore delle costruzioni. Esso stabilisce che le opere di costruzione debbano essere concepite, realizzate, utilizzate, manutenute e demolite in modo tale da evitare lungo l’intero ciclo di vita rischi associati a emissioni di sostanze pericolose, microplastiche o radiazioni, nonché alla dispersione di gas serra nell’atmosfera. L’obiettivo è ridurre l’impatto ambientale complessivo delle costruzioni su aria, acqua e suolo, assicurando allo stesso tempo la tenuta e l’integrità delle strutture.
L’8° requisito: uso sostenibile delle risorse naturali
Già previsto nel Regolamento (UE) n. 305/2011 (come requisito n. 7), il principio dell’uso sostenibile delle risorse naturali viene oggi rafforzato e dettagliato nel nuovo CPR. Il requisito implica che la progettazione, la realizzazione e la demolizione delle opere di costruzione debbano essere orientate al risparmio delle risorse, all’utilizzo di materie prime secondarie ed ecologicamente compatibili, alla durabilità dell’opera e al potenziale di riutilizzo o riciclo dopo la demolizione.
A tal proposito, il regolamento fornisce anche una nuova definizione di “riciclabilità”, con la quale si deve intendere “la capacità di un materiale o di un prodotto di essere efficacemente ed efficientemente separato, raccolto, selezionato e aggregato in specifici flussi di rifiuti al fine di essere riciclato per ottenere materie prime secondarie, riducendo al minimo la perdita di qualità o funzionalità rispetto alla materia prima in questione”.
Il nuovo Regolamento conferisce un valore centrale alla valutazione della sostenibilità dei prodotti da costruzione e per garantire coerenza tra gli obiettivi ambientali e le modalità di valutazione delle prestazioni, introduce metodologie armonizzate di valutazione ambientale basate su criteri di LCA (Life Cycle Assessment).
La Dichiarazione di Prestazione e Conformità (DoPC) dovrà includere l’impatto ambientale del prodotto lungo l’intero ciclo di vita, valutato mediante l’uso degli indicatori, sia obbligatori che addizionali, previsti dalla norma EN 15804, standard che definisce le modalità di sviluppo delle Dichiarazioni Ambientali di Prodotto (EPD). Tali caratteristiche ambientali essenziali, relative alla valutazione del ciclo di vita di un prodotto, mutuate direttamente dalle tabelle 3 e 4 della norma EN 15804 e compiutamente elencate nell’Allegato II, entreranno in vigore secondo un calendario progressivo: a partire dal 2026, la dichiarazione dovrà includere l’impatto sui cambiamenti climatici (GWP – Global Warning Potential), mentre successivamente, in modo progressivo, si estenderà a parametri quali l’acidificazione, l’eutrofizzazione, l’effetto sullo strato di ozono, e, dal 2032, anche al particolato, alle radiazioni ionizzanti e alla tossicità. Il Regolamento è così allineato agli obiettivi del Green Deal europeo e alla Tassonomia UE per le attività sostenibili. Per garantire uniformità nei calcoli, la Commissione europea renderà disponibile un software gratuito per il calcolo delle prestazioni ambientali, semplificando la raccolta e l’analisi dei dati lungo tutta la filiera.
In linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030, l’ottavo requisito mira a:
- massimizzare l’efficienza d’uso di materie prime e secondarie a elevata sostenibilità ambientale;
- minimizzare il consumo complessivo di risorse naturali, energia e acqua;
- favorire la riciclabilità e il riutilizzo dei materiali e delle componenti edilizie dopo lo smantellamento;
- facilitare lo smontaggio delle opere di costruzione.
La dimensione ambientale assume quindi nel CPR 2024 un ruolo strutturale, trasformandosi da elemento accessorio a criterio essenziale per la conformità dei prodotti. Le prestazioni ambientali dei prodotti da costruzione diventano così parte integrante della Dichiarazione di Prestazione e Conformità (DoPC), da redigere non più solo in termini funzionali ma anche secondo criteri di sostenibilità misurabili e verificabili.
Questo orientamento riflette la volontà della Commissione di integrare i principi della sostenibilità nei criteri tecnici di mercato, promuovendo scelte consapevoli da parte di progettisti, imprese e committenti pubblici.

Durabilità e circolarità dei prodotti da costruzione
Il nuovo Regolamento CPR pone dunque grande enfasi sulla durabilità e sulla circolarità come elementi centrali per garantire la sostenibilità ambientale delle opere di costruzione lungo l’intero ciclo di vita. In linea con i principi dell’economia circolare e del Regolamento Ecodesign ESPR (Ecodesign for Sustainable Products Regulation), viene incoraggiato l’utilizzo di materiali con contenuto elevato di riutilizzato, riciclato o sottoprodotti, nonché la riduzione dei trasporti e la facilità di manutenzione, rifabbricazione, rigenerazione, riuso e riciclabilità. Tali criteri, dettagliati nell’Allegato III (punto 3.1), mirano a incentivare processi produttivi e progettuali più rispettosi delle risorse naturali, supportando strategie industriali che valorizzino il ciclo chiuso dei materiali da costruzione.
Il nuovo CPR consente l’adozione di norme armonizzate anche per i prodotti da costruzione usati o rifabbricati, a condizione che questi non siano classificati come rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE, o che abbiano cessato di esserlo secondo quanto previsto dalla stessa direttiva.
In questo contesto, il regolamento definisce come “prodotto usato” un materiale che:
- è stato già installato almeno una volta in un’opera di costruzione;
- non è stato sottoposto a un trattamento che vada oltre operazioni di controllo, pulizia o riparazione finalizzate al recupero, ovvero operazioni che consentano di riutilizzarlo in edilizia senza ulteriori pretrattamenti;
- oppure, è stato sottoposto a un processo di trasformazione più avanzato, purché tale processo – secondo la specifica tecnica armonizzata applicabile – non sia considerato essenziale per le prestazioni del prodotto.
Inoltre, nel rispetto dei principi di sostenibilità e durabilità, la Commissione potrà imporre ai fabbricanti l’obbligo di garantire la disponibilità sul mercato dei pezzi di ricambio, contribuendo così a estendere il ciclo di vita dei prodotti e a contenere la produzione di rifiuti.
La durabilità viene intesa come requisito indispensabile per assicurare che le opere e i prodotti mantengano le proprie prestazioni per tutta la durata di vita utile stimata, contribuendo così alla riduzione dell’impatto ambientale, dell’uso di materie prime e dei costi lungo la fase d’uso. A tal fine, il CPR prevede l’obbligo per i fabbricanti di indicare, nella Dichiarazione di Prestazione e di Conformità, la durata di vita utile media e minima stimata (durabilità) per l’uso dichiarato (Allegato IV, punto 1.2). Questo valore rappresenta un parametro essenziale per la valutazione della sostenibilità e costituisce un’informazione obbligatoria per ogni prodotto soggetto a specifica tecnica armonizzata.
La Dichiarazione di Prestazione e Conformità, regolata dall’articolo 13, è un documento fondamentale che accompagna l’immissione sul mercato dei prodotti da costruzione, attestandone la conformità alle caratteristiche essenziali e includendo informazioni ambientali in linea con gli allegati del Regolamento. La sua corretta redazione è condizione necessaria per l’apposizione del marchio CE. Sono previste esenzioni nei casi di prodotti realizzati su misura per una specifica opera o destinati esclusivamente alla conservazione del patrimonio storico, ma per tutti gli altri casi la dichiarazione deve essere disponibile in formato elettronico, accessibile e tradotta nella lingua dello Stato membro in cui il prodotto viene commercializzato. In tal modo, il Regolamento assicura trasparenza e tracciabilità lungo la catena di fornitura, promuovendo una maggiore responsabilità ambientale degli operatori economici.

Una sola marcatura CE
Il Regolamento CPR 2024/3110 conferma e rafforza il ruolo della marcatura CE come unico riferimento normativo valido per attestare la conformità dei prodotti da costruzione alle specifiche tecniche armonizzate. La marcatura CE rimane obbligatoria per tutti i prodotti coperti da una norma armonizzata e costituisce la garanzia ufficiale delle prestazioni dichiarate in relazione alle caratteristiche essenziali del prodotto.
Onde evitare sovrapposizioni normative, frammentazione del mercato e il rischio di informazioni fuorvianti per i consumatori e gli operatori, il nuovo regolamento ribadisce che non è consentita l’apposizione di altre marcature nella dichiarazione di prestazione e di conformità. Marcature supplementari, infatti, anche se volontarie, possono generare confusione e compromettere l’efficacia e la chiarezza del sistema CE, creando svantaggi competitivi, in particolare per le PMI.
Eventuali altre marcature sono ammesse solo se non interferiscono con la visibilità o la comprensibilità della marcatura CE, e non devono in alcun modo indurre in errore sul significato o sulla portata della conformità CE. Apponendo la marcatura CE, il fabbricante si assume piena responsabilità della conformità del prodotto alle prestazioni dichiarate, nel rispetto delle specifiche tecniche armonizzate e delle normative nazionali in materia di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
Questa unificazione rafforza il mercato unico europeo, promuovendo trasparenza, coerenza e parità di condizioni tra operatori economici, e ribadisce che la valutazione delle prestazioni deve basarsi su metodi armonizzati, laddove disponibili.
Digitalizzazione della documentazione tecnica: il passaporto digitale
Il nuovo regolamento sancisce un importante passo verso la digitalizzazione della filiera edilizia, introducendo l’obbligo di utilizzare formati elettronici per la Dichiarazione di Prestazione e Conformità (DoPC) e per la marcatura CE dei prodotti da costruzione. A partire dall’8 gennaio 2026, le informazioni che accompagnano il prodotto dovranno essere fornite esclusivamente in formato digitale, segnando una netta discontinuità rispetto al passato, in cui era consentito anche l’uso del cartaceo.
La misura più innovativa in questo ambito è rappresentata dall’introduzione del passaporto digitale del prodotto da costruzione, uno strumento integrato che raccoglie dati fondamentali come la dichiarazione di prestazione e di conformità, le istruzioni per l’uso, la documentazione tecnica, le informazioni sulla sicurezza e quelle per il riciclo e l’imballaggio, a beneficio di tutti gli attori coinvolti – dai produttori ai disinstallatori – con accessi differenziati e protetti, in un equilibrio tra trasparenza e tutela della proprietà intellettuale. Questo passaporto, disciplinato dall’articolo 75, sarà interoperabile con altri strumenti europei, come il Digital Product Passport dell’ecodesign (Regolamento 2024/1781) e i sistemi BIM, contribuendo alla creazione di un ecosistema informativo integrato per l’intera filiera. La Commissione europea avrà il compito di definire, tramite atti delegati, le funzionalità tecniche del sistema. Saranno inoltre garantite la conservazione dei dati per almeno dieci anni (estendibile a venticinque) e la continuità dell’accesso anche in caso di cessazione dell’attività dell’operatore economico. Infine, grazie all’inclusione di dati rilevanti per il riutilizzo e la rifabbricazione dei materiali, il passaporto digitale assumerà anche un ruolo attivo nel favorire la circolarità nel settore delle costruzioni, in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo.

Sistema AVCP e semplificazioni per le PMI
Il Regolamento 2024/3110 introduce importanti aggiornamenti al sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione (AVCP), con l’obiettivo di aumentare la chiarezza e semplificare l’applicazione per le imprese, in particolare per le PMI e le microimprese.
Il sistema mantiene la suddivisione in livelli crescenti di controllo, dal livello 1+ al livello 4, ma aggiunge un nuovo livello intermedio (3+), specificamente concepito per la verifica della sostenibilità ambientale, che prevede l’intervento di un organismo notificato per la convalida degli impatti ambientali dichiarati. Questa misura permette di aumentare la credibilità dei dati ambientali senza imporre oneri sproporzionati ai piccoli produttori. Parallelamente, sono previste modalità semplificate per le imprese di minori dimensioni, nell’ottica di favorire l’accesso al mercato dei prodotti innovativi e sostenibili anche da parte di operatori meno strutturati.
Appalti pubblici verdi (GPP)
Il nuovo Regolamento CPR 2024/3110 attribuisce un ruolo strategico agli appalti pubblici verdi (Green Public Procurement – GPP) come leva per accelerare la transizione ecologica del settore delle costruzioni.
A partire dalla fine del 2026, l’articolo 83 stabilisce che la Commissione Europea adotterà atti delegati per definire requisiti minimi obbligatori di sostenibilità ambientale da applicare alle gare pubbliche relative ai prodotti da costruzione, in conformità con le Direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. Tali requisiti, sviluppati in collaborazione con esperti nazionali e stakeholder, saranno valutati tenendo conto del loro impatto economico, ambientale e competitivo, con particolare attenzione alla fattibilità per le PMI. Le amministrazioni aggiudicatrici potranno stabilire standard ambientali più ambiziosi rispetto a quelli minimi, purché siano tecnicamente realizzabili, economicamente sostenibili e coerenti con l’obiettivo di favorire l’innovazione sostenibile. In questo modo, il regolamento mira a trasformare la domanda pubblica in un motore di cambiamento, stimolando il mercato a offrire soluzioni edilizie sempre più efficienti e a basso impatto ambientale, innescando un circolo virtuoso che favorisca la diffusione di pratiche costruttive sostenibili su scala europea.
Il ruolo delle norme armonizzate e della standardizzazione
Il nuovo Regolamento chiarisce inoltre il meccanismo di adozione delle norme armonizzate, delegando agli organismi europei di normazione la definizione di metodi e criteri per la valutazione delle prestazioni dei prodotti da costruzione. La Commissione europea resta incaricata di inoltrare le richieste di standardizzazione, seguendo una lista di priorità, e di rendere vincolanti tali norme tramite specifici atti di esecuzione.
A livello procedurale, una delle riforme più attese riguarda la semplificazione e accelerazione del sistema di normazione tecnica al fine di risolvere il blocco normativo che aveva caratterizzato l’attuazione del CPR 2011, dovuto alla lentezza del sistema di normazione CEN. Il CPR 2024 risolve questa impasse attribuendo alla Commissione Europea il potere di adottare specifiche tecniche comuni (Common Technical Specifications, CTS) in mancanza di norme armonizzate. In questo modo, sarà possibile accelerare l’adozione di criteri tecnici condivisi anche per nuove tipologie di prodotti o tecnologie emergenti. La riforma ha anche l’obiettivo di rafforzare l’affidabilità del quadro normativo, riducendo le ambiguità interpretative e aumentando la prevedibilità per gli operatori economici. Il nuovo sistema mira a una maggiore integrazione delle norme armonizzate europee, promuovendo un mercato unico più coeso e funzionale alla competitività industriale.

Responsabilità lungo la filiera e tracciabilità
Un altro punto di forza del nuovo CPR è la ridefinizione dei ruoli e delle responsabilità lungo tutta la filiera dei prodotti da costruzione. Il regolamento rafforza gli obblighi per fabbricanti, importatori, distributori e autorità di vigilanza del mercato, introducendo una logica di responsabilità condivisa e una tracciabilità completa dei prodotti. Ogni attore sarà tenuto a conservare e trasmettere informazioni fondamentali, a garantire la conformità dei prodotti immessi sul mercato e a collaborare con gli organi di sorveglianza. Il sistema è concepito per rendere più trasparente e controllabile il flusso di prodotti, riducendo il rischio di non conformità e migliorando la protezione degli utilizzatori finali. Questo approccio sistemico consente una maggiore sinergia tra le autorità e gli operatori economici, contribuendo alla creazione di un mercato più sicuro, equo e sostenibile.
Rafforzamento della vigilanza sul mercato
Infine, il Regolamento 2024/3110 introduce un rafforzamento del sistema europeo di vigilanza e controllo, ampliando i poteri della Commissione e degli Stati membri nel contrastare la diffusione di prodotti non conformi. Oltre a potenziare i controlli a livello nazionale, il testo attribuisce alla Commissione Europea la facoltà di ordinare direttamente il ritiro di prodotti dal mercato qualora ne venga accertata l’inadeguatezza. Vengono inoltre previste sanzioni più severe per i trasgressori, in un quadro giuridico che enfatizza la proattività e l’armonizzazione dei controlli tra i diversi Paesi UE. Questo intervento è funzionale a tutelare non solo la sicurezza degli edifici e degli utenti finali, ma anche la leale concorrenza tra produttori e la qualità complessiva dell’ambiente costruito europeo.
Impatti per le imprese e i professionisti del settore
Il nuovo Regolamento sui prodotti da costruzione (CPR) comporta un cambiamento significativo per tutti gli attori della filiera delle costruzioni, richiedendo un adattamento profondo sia dal punto di vista tecnico che organizzativo. Il rafforzamento dei requisiti ambientali, la digitalizzazione dei documenti di conformità e l’introduzione di nuove responsabilità lungo il ciclo di vita del prodotto impattano direttamente su produttori, progettisti, laboratori, enti notificati e gestori di piattaforme digitali. Di seguito, si analizzano i principali effetti attesi per ciascuna categoria di operatori.
Per i produttori
I produttori sono tra i soggetti maggiormente impattati. Devono:
• Adeguare i processi produttivi per rispettare i nuovi requisiti ambientali (durabilità, contenuto riciclato, riciclabilità).
• Rivedere le formulazioni e i sistemi di qualità, in un’ottica di economia circolare.
• Digitalizzare le Dichiarazioni di Prestazione e Conformità (DoPC), garantendone la tracciabilità.
• Investire in piattaforme digitali interoperabili, in grado di gestire dati tecnici, normativi e ambientali lungo tutta la filiera.
Il cambiamento è sia tecnico che organizzativo, e richiede una vera transizione verso processi produttivi più sostenibili e digitalizzati.
Per i progettisti e direttori dei lavori
Queste figure professionali vedranno rafforzate le loro responsabilità, poiché dovranno:
• Verificare la conformità ambientale e prestazionale dei materiali impiegati, consultando sistematicamente le DoPC.
• Integrare criteri di durabilità, circolarità e sostenibilità nelle scelte progettuali.
Il nuovo contesto normativo rappresenta anche un’opportunità: l’accesso a informazioni ambientali più dettagliate facilita una progettazione più consapevole, favorendo materiali innovativi e a basso impatto ambientale in linea con gli obiettivi europei.
Per i laboratori e gli enti notificati
Dovranno:
• Aggiornare i metodi di prova per includere nuovi requisiti ambientali e di durabilità.
• Investire in formazione, attrezzature e accreditamenti per adeguarsi agli standard richiesti.
• Supportare i produttori nella raccolta dei dati tecnici necessari alle DoPC, contribuendo alla trasparenza informativa.
Il loro ruolo si amplia verso un’integrazione maggiore con la filiera digitale e la transizione ecologica del settore.
Per i gestori di piattaforme e-commerce e fornitori digitali
Il CPR estende le responsabilità anche al canale digitale, imponendo:
• La disponibilità online delle DoPC e della documentazione CE, in formato elettronico e non modificabile.
• L’obbligo di garantire la conformità dei prodotti venduti online, allineando i marketplace agli standard del mercato fisico.
Questo comporta investimenti nei sistemi di gestione documentale, ma offre anche un vantaggio competitivo in termini di trasparenza e affidabilità per gli utenti professionali.
Integrazione con il quadro normativo e ambientale europeo
Il nuovo Regolamento CPR non si presenta come un provvedimento isolato, ma si inserisce in modo coerente all’interno dell’architettura normativa e ambientale che l’Unione Europea ha costruito per guidare la transizione ecologica del settore edilizio. L’allineamento con gli obiettivi strategici del Green Deal Europeo, con il pacchetto Fit for 55, con il Regolamento Ecodesign per i prodotti sostenibili (ESPR) e con la riforma della Direttiva sull’efficienza energetica degli edifici (EPBD), evidenzia la funzione chiave del nuovo CPR nel favorire una maggiore coerenza tra le politiche industriali, ambientali e climatiche.
Il Green Deal stabilisce la rotta verso la neutralità climatica al 2050, e la strategia Fit for 55 ne costituisce il primo pacchetto attuativo, con l’obiettivo intermedio di ridurre del 55% le emissioni nette di gas serra entro il 2030. Il settore edilizio, responsabile di circa il 40% dei consumi energetici e del 36% delle emissioni di CO₂ a livello UE, rappresenta un ambito prioritario di intervento. Il nuovo CPR contribuisce a tale scopo fornendo strumenti normativi che consentono di valutare le prestazioni ambientali e di circolarità dei materiali già nella fase di progettazione, abilitando scelte più sostenibili lungo l’intero ciclo di vita dell’opera.
In perfetta coerenza con il Regolamento Ecodesign per prodotti sostenibili (ESPR) – entrato in vigore nel luglio 2023 – il CPR impone requisiti legati alla durabilità, riparabilità, riciclabilità e contenuto riciclato, in modo da estendere la vita utile dei materiali e ridurre la dipendenza da risorse primarie. Entrambi i regolamenti condividono la logica di fondo della progettazione ecocompatibile e dell’economia circolare applicata ai prodotti, rafforzando l’approccio basato sull’intero ciclo di vita e introducendo obblighi informativi più completi e verificabili.
Un altro punto di contatto rilevante è rappresentato dalla riformata Direttiva sulle prestazioni energetiche degli edifici (EPBD, o “Direttiva Case Green”), che richiede edifici sempre più efficienti dal punto di vista energetico e a emissioni zero. Il nuovo CPR, fornendo informazioni armonizzate su parametri come la durabilità, le emissioni incorporate (embodied carbon), la possibilità di disassemblaggio e il potenziale di riciclo dei materiali, diventa uno strumento funzionale per il calcolo delle prestazioni ambientali degli edifici su base LCA (Life Cycle Assessment). La sinergia tra EPBD e CPR favorisce dunque una progettazione integrata che tenga conto sia dell’efficienza energetica in fase d’uso che degli impatti ambientali complessivi dell’edificio.
Infine, l’integrazione del CPR con la normativa sugli appalti pubblici e con le politiche di finanza sostenibile è cruciale. Il Regolamento fornisce la base tecnica per supportare i Criteri Ambientali Minimi (CAM) previsti dal Codice Appalti, promuovendo l’adozione di materiali a basso impatto e favorendo la rendicontazione ambientale. Inoltre, contribuisce a soddisfare i requisiti della Tassonomia UE per le attività sostenibili, fornendo indicatori misurabili e comparabili per valutare la sostenibilità dei prodotti da costruzione, e facilitando quindi l’accesso a finanziamenti green o agevolati.

Tempistiche e fasi di attuazione
Il nuovo Regolamento sui prodotti da costruzione (CPR), pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 18 dicembre 2024, è entrato in vigore il 7 gennaio 2025, ma avrà un’applicazione graduale, dato che la maggior parte degli articoli, tranne quelli che stabiliscono principi e procedure di elaborazione delle norme di prodotto, che sono invece già applicabili, cominceranno a produrre effetti solo a partire dall’8 gennaio 2026 (cfr. articolo 96).
Le norme armonizzate, in vigore ai sensi dell’attuale Regolamento, ovvero le norme che fissano le caratteristiche essenziali e le modalità di dichiarazione delle prestazioni dei prodotti da costruzione, continueranno a essere applicabili fino a quando non saranno sostituite dalle nuove norme armonizzate ai sensi del Regolamento 2024. Riconoscendo la complessità del settore e l’impatto significativo delle nuove disposizioni, tuttavia, per consentire un’implementazione graduale e ordinata da parte di imprese, professionisti, organismi notificati e autorità nazionali, il legislatore europeo ha infatti optato per una transizione pluriennale che si estende fino al 2039, data entro la quale tutte le norme armonizzate dovranno essere aggiornate o sostituite, i sistemi digitali pienamente operativi e tutti gli operatori economici adeguatamente conformi ai nuovi obblighi.
Durante questo periodo, si applicherà un regime misto, che prevede la coesistenza tra il CPR attualmente in vigore (Regolamento 305/2011) e il nuovo CPR 2024. I prodotti da costruzione attualmente in commercio continuano a essere utilizzabili in virtù delle norme armonizzate oggi vigenti e lo saranno finché queste non saranno sostituite dalle nuove norme; non prima, comunque, di 5 anni a decorrere da oggi. I relativi obblighi per i fabbricanti diverranno applicabili un anno dopo l’atto di esecuzione delle stesse norme (in modo da lasciare tempo per conformarsi).
Questa flessibilità è essenziale per evitare blocchi di mercato e per permettere ai diversi attori coinvolti di aggiornare processi, strumenti digitali, documentazione tecnica e sistemi di valutazione della conformità.
Bibliografia di riferimento:
[1] Regolamento (UE) 2024/3110 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
[2] Sostenibilità e digitalizzazione al centro delle regole europee sui prodotti da costruzione, Caterina Gargari, Giacomo Garzotti, Costruire in Laterizio 196.
[3] Nuovo Regolamento Europeo per la marcatura CE dei prodotti da costruzione. Nota dell’ANCE
[4] GUIDA SBS – All you need to know about the New Construction Products Regulation, Small Business Standards. Dicembre 2024.




